PROBLEMI DI RUMORE Reato di disturbo della quiete pubblica sempre piu’ facile da commettere

Il reato di disturbo della quiete delle persone (art. 659, Codice penale) si configura anche se la condotta rumorosa è solo potenzialmente idonea a disturbare il riposo di un numero indeterminato di persone.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza del 7 febbraio 2017 n.5613, che ha confermato la condanna dell’imputata che non aveva impedito ai suoi cani di latrare giorno e notte.
La difesa contestava, tra l’altro, l’assenza di verifiche tecniche che avessero provato l’incidenza del rumore sulla pubblica tranquillità.
I Supremi Giudici hanno ricordato che la responsabilità per il reato di cui all’art. 659 del Codice penale non implica la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. Inoltre, l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone, non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica. Il Giudice può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.

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