“231” La società risponde per mancata valutazione dei rischi

Con sentenza 14 giugno 2017, n. 29731 la Suprema Corte ha ribadito come il documento di valutazione dei rischi ex art. 28 Dlgs 81/2008 sia onere del datore di lavoro e nel caso in cui sia stato redatto in maniera incompleta, e da questa lacuna ne sussegua un infortunio ad un lavoratore, il datore ne risponde ex articolo 590 C.p..

Il vantaggio della società, derivante dal risparmio di tempo conseguito dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all’art. 5 Dlgs 231/2001.

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