Delega di Funzioni in materia ambientale Solo le aziende di grandi dimensioni possono delegare funzioni.

Corte di Cassazione che nella sentenza 31364/2017

In materia di gestione rifiuti, con sentenza n. 31364/2017 la Corte Costituzionale, giunta alle medesime conclusioni in tema di sicurezza sul lavoro, conferma che allorquando si tratti di aziende di NON modeste dimensioni il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare la direzione di singoli rami a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale e di spesa: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti.

Tuttavia va ricordato che, perché si possa attribuire rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni in materia ambientale, è necessario che essa rispetti precisi requisiti:

  1. la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
  2. il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
  3. il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
  4. la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
  5. l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
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