ARIA – F-GAS: OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE TRAMITE “ACCREDIA”

Con il nuovo Regolamento nazionale sugli F-Gas, in vigore dal 24 gennaio 2019, scattano gli obblighi di certificazione per le imprese e persone

Il regolamento conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese, per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Precisamente, l’obbligo di certificazione e iscrizione è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 7, comma 1, del nuovo D.P.R.:

  1. a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
  2. b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;
  3. c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra;
  4. d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Per quanto riguarda le imprese, l’obbligo di certificazione e iscrizione è previsto per quelle che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del nuovo D.P.R.:

– installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

– installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell’ambiente, è gestito dalle Camere di commercio competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, al 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale devono conseguire i pertinenti certificati entro il 24 settembre 2019, analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

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