TRANSFRONTALIERO RIFIUTI – CHIARIMENTI DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

La licenza rilasciata dall’autorità Svizzera in conformità all’accordo sul trasporto merci è titolo idoneo alla dimostrazione del requisito relativo al possesso della licenza comunitaria.
L’autorizzazione rilasciata dalle autorità svizzera è dunque equipollente alla licenza comunitaria, almeno per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità europea e della Svizzera.
La presentazione di tale autorizzazione comprova inoltre il requisito relativo alla capacità finanziaria dell’impresa.
In riferimento poi ai requisiti di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, l’Albo precisa che la verifica deve essere effettuata esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione svizzera (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, previdenza professionale), non sul terzo (previdenza individuale).

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