RIFIUTI – INERTI PER REINTERRI NON SONO SOTTOPRODOTTI

Il 18/11/2019 la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46586 ha escluso la natura di sottoprodotto in mancanza di una delle condizioni di cui all’art. 184 – bis del D.Lgs 152/2006, per i residui di lavorazione all’interno delle cave, abbandonati/depositati sul sito aziendale in cui sono stati prodotti.

Viene quindi confermata la natura di rifiuto degli inerti in questione e la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericoli ex art. 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006. La Cassazione specifica inoltre che è vietata una riqualificazione del residuo già diventato rifiuto come sottoprodotto anche quando il produttore vende gli inerti ad un’azienda terza che li usa per reinterri.

Condividi