RIFIUTI – SOTTOPRODOTTI ANIMALI RESTANO TALI ANCHE SE MISCELATI

Le regole Ue sul trasporto di sottoprodotti di origine animale valgono anche per i sottoprodotti miscelati con rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla proporzione dei sottoprodotti.

Il trasporto di una miscela di sottoprodotti di origine animale con rifiuti non pericolosi è soggetta al regolamento 1069/2009/CE, lo ha specificato la Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 3 settembre 2020.

La Corte ha inoltre precisato che la definizione di sottoprodotti di origine animale del regolamento 1069/2009/Ce è indipendente dalla definizione di sottoprodotto della direttiva rifiuti 2008/98/Ce, di conseguenza un materiale non classificato come sottoprodotto secondo la direttiva rifiuti, può essere considerato un sottoprodotto di origine animale ai sensi del regolamenti 1069/2009/Ce.

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