SICUREZZA LAVORO: VIGILANZA IN CAPO AL DATORE

L’eventuale delega dei dipendenti agli adempimenti antinfortunistici non solleva il datore di lavoro dalle sue responsabilità

La sentenza del 2 novembre 2020 n. 30278 della Corte di Cassazione ha ribadito che l’adempimento degli obblighi di “prevenzione, assicurazione e sorveglianza” può essere trasferito dal datore di lavoro a terzi con delega espressa e certa; ma anche che rimane in capo al delegante l’obbligo di verifica sulla correttezza della complessiva gestione del delegato, ex art. 16 D.Lgs. 81/2008.

Nel caso poi del mancato conferimento di un atto di delega l’obbligo di vigilanza ricade completamente sul datore di lavoro, anche i presenza di preparazione tecnica dei dipendenti.

Riferimenti

https://www.reteambiente.it/normativa/43171/sentenza-corte-di-cassazione-2-novembre-2020-n-30278/

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