PREVENZIONE INCENDI, CONTESTABILI PIU’ ILLECITI

L’illecito della mancata adozione delle misure di prevenzione incendi non assorbe quello dell’omessa predisposizione di impianti di protezione con idranti e rilevatori di fumi

Con la sentenza 34245 del 2 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha escluso il rapporto di specialità tra l’omessa adozione delle misure di prevenzione antincendio strutturali e la mancanza di tutti gli impianti antincendio regolamentari. Tra le condotte contestate e accertate nel corso dell’ispezione di verifica non vi è dunque un rapporto di genere a specie ex art. 15 del Codice Penale sul concorso apparente di norme.

La disposizione sulle misure da adottare per prevenire gli incendi tutela infatti questo specifico interesse, diversamente da quella che tutela complessivamente l’interesse al rispetto della salute e della sicurezza proprio negli ambienti di lavoro.

Riferimenti

https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/legislazione-sicurezza/73-corte-cassazione/12241-cassazione-penale-sent-sez-1-num-34245-02-dicembre-2020

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