ADR – ACCORDO MULTILATERALE M366: ESENZIONE PER LEGHE METALLICHE CONTENENTI PIOMBO

A decorrere dal 1° settembre 2025, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2024/197 – XXI ATP del Regolamento CLP – saranno aggiornate le classificazioni armonizzate riportate nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) – che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo, sia in forma massiva che in polvere, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla disciplina ADR per il trasporto di merci pericolose.

Tuttavia, con la sottoscrizione da parte dell’Italia dell’Accordo Multilaterale M366, pubblicato l’8 agosto 2025 sul sito dell’UNCE, viene autorizzato il trasporto di tali leghe metalliche in deroga alle disposizioni dell’ADR, a determinate condizioni.

Ambito di applicazione dell’Accordo M366

L’accordo si riferisce alle leghe metalliche classificate come ONU 3077, materie pericolose per l’ambiente, solide, n.a.s., appartenenti al gruppo di imballaggio III, che contengono piombo nelle seguenti concentrazioni e forme:

  • ≥ 0,25% di piombo massivo (particelle con diametro ≥ 1 mm)
  • ≥ 0,025% di piombo in polvere (particelle con diametro < 1 mm)

Condizioni per beneficiare dell’esenzione

Il trasporto di tali leghe metalliche è esente dalla normativa ADR se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  1. La sostanza non soddisfa i criteri per altre classi di pericolo, ad eccezione della Classe 9 (pericoli diversi).
  2. Le leghe devono essere scarsamente solubili in acqua.
  3. Il trasporto deve avvenire attraverso l’impiego di imballaggi, IBC o grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 dell’ADR (non è necessaria l’omologazione), resistenti a polvere e acqua oppure dotati di rivestimento protettivo contro questi agenti; oppure alla rinfusa, secondo le modalità previste dai codici VC1 (trasporto in veicoli o container telonati) e VC2 (trasporto in veicoli o container chiusi):

Si ricorda che una copia dell’Accordo M366 deve essere sempre presente a bordo del veicolo durante il trasporto delle leghe interessate e che l’accordo è valido fino al 31/08/2027 esclusivamente per il trasporto nei territori che hanno aderito ad ADR e sottoscritto l’accordo.

Link Accordo: https://unece.org/sites/default/files/2025-08/M366e.pdf

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