RENTRI: OBBLIGO TRASMISSIONE DATI GPS PER RIFIUTI PERICOLOSI, AVVIATA LA CONSULTAZIONE DELLA BOZZA DI DECRETO DIRETTORIALE
Dal 13 febbraio 2027, i soggetti coinvolti nella movimentazione di rifiuti pericolosi dovranno trasmettere al RENTRI anche le informazioni relative alla localizzazione dei percorsi effettuati.
Tali dati dovranno essere integrati con le informazioni connesse al trasporto, tra cui il FIR, la targa e il numero di telaio del mezzo. La previsione è contenuta nella bozza di decreto direttoriale con cui il MASE definisce requisiti tecnici, struttura e modalità di invio dei dati.
La bozza di allegato tecnico, in consultazione fino all’8 giugno, prevede che i dispositivi GPS siano associati in modo univoco ai veicoli e che il tragitto venga registrato integralmente, dal punto di partenza fino all’impianto di destino finale. Per ogni trasporto sarà necessario rilevare una sequenza continua di punti di localizzazione, con una frequenza massima di tre minuti tra una rilevazione e l’altra. Il sistema dovrà inoltre registrare specifici eventi legati all’esecuzione del trasporto, come l’inizio del viaggio, l’arrivo al destinatario, eventuali trasbordi e interruzioni/riprese dovute a soste tecniche. È prevista anche una tolleranza temporale tra gli eventi registrati nel FIR e quelli rilevati dal sistema GPS, elemento che introduce la possibilità di controlli automatizzati di coerenza tra documentazione e tracciamento reale.
La trasmissione dei dati di geolocalizzazione al RENTRI dovrà avvenire contestualmente all’invio dei dati del FIR. Ogni tracciato dovrà essere accompagnato da metadati identificativi e di validazione, tra cui il codice univoco del FIR digitale, i dati del mezzo, il sistema di coordinate utilizzato, la frequenza di rilevamento e gli indicatori di precisione del segnale. La definizione tecnica delle modalità di trasmissione sarà completata al termine della consultazione. Il sistema sarà basato su API interoperabili e utilizzerà il formato GeoJSON.
Infine, gli operatori saranno tenuti a conservare i dati dei tracciati e a renderli disponibili in caso di controlli da parte delle autorità competenti, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente sui FIR. Ne deriva un obbligo di conservazione dei dati per un periodo minimo di tre anni.
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