RENTRI, GEOLOCALIZZAZIONE RIFIUTI: ISTRUZIONI DALL’ALBO GESTORI
ll 19 dicembre 2024 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Delibera n. 3 inerente “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59.” I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, hanno l’obbligo di garantire sui mezzi dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
La presenza di tali sistemi rappresenta requisito di idoneità tecnica per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. La delibera specifica che sono esonerati dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.
La presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli dovrà essere attestata tramite dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato
nell’allegato “A” della delibera. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata telematicamente tramite il portale AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione non provvedano entro il suddetto termine a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, si procederà all’avvio di un procedimento disciplinare. Il comma 1 dell’art. 2 del Decreto Direttoriale definisce che le modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l’associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche, saranno definite con successivo decreto direttoriale. Inoltre, il comma 2 dell’Art. 2 stabilisce che le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione dovranno essere rese disponibili, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all’art. 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (quindi dal 13 febbraio 2027).
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