CIRCOLARE ADR: PUBBLICATO IL DECRETO DI ESENZIONE NOMINA CONSULENTE ADR

02NEWS ADR – DECRETO ESENZIONE NOMINA DEL CONSULENTE ADR

Il 05/10/2023 entrerà in vigore il Decreto 07 agosto 2023 di “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR” (GU Serie Generale n.220 del 20-09-2023), che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto di merci pericolose (oppure una o più delle attività connesse di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada), sono esentate dalla nomina del consulente ADR.


Esenzioni legate a natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni specifiche
L’art. 3 della norma prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
• al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
• al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
• al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».


Esenzione per trasporti in colli
L’art. 4 della norma prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico oppure allo scarico di merci pericolose nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto. Il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).


Esenzioni per spedizioni occasionali
L’art. 5 prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al III gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
c) il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto. Il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).


Esenzioni per esclusione dal campo di applicazione
Le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci sono esentate dalla nomina del consulente ADR. Rientrano tra queste le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli e le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.


Altro
Il legale rappresentante dell’impresa esentata dalla nomina del consulente assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. Inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR.


Con l’entrata in vigore del decreto vengono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, che individuava le imprese esenti dalla disciplina dei consulenti ADR, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

 

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