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EOW CARTA E CARTONE D.M. 22 Settembre 2020 n. 188

Il 24 febbraio 2021 è entrato in vigore il tanto atteso regolamento end of waste per i rifiuti di carta e cartone, dopo la pubblicazione del DM Ambiente 188/2020 che definisce i requisiti tecnici per la cessazione di qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
Laddove con “rifiuti di carta e cartone”, si intendono (art. 2 Definizioni lett. a): rifiuti di cartata e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali.

produttori di carta e cartone recuperati, ovvero i gestori di impianti autorizzati al recupero di carta e cartone, devono adeguarsi ai criteri della norma UNI EN 643 attestandone il rispetto; in questo modo:

  1. Applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un organismo accreditato, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti del nuovo regolamento;
  2. Redigere, per ogni lotto di produzione, una dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200), come specificato all’art. 5 del DM 188/2020, utilizzando il format di cui all’allegato 3; laddove con “lotto di carta e cartone recuperati” si intende: un “quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate”;
  3. Inviare la dichiarazione di conformità alle autorità competentitramite una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005;
  4. Conservare la dichiarazione di conformitàpresso l’impianto di produzione o sede legale, anche in formato elettronico, tenendola a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
  5. Conservare per un anno, presso l’impianto di recupero o la sede legale, un campione di carta e cartone recuperati, prelevato come descritto in allegato 1, lettera b), al DM 188/2020, ovvero in conformità alla norma UNI 10802;
  6. Nel caso vi siano procedure di recupero già autorizzate, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, dovrà essere presentato all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, al fine di attestare la conformità dei materiali recuperati ai nuovi requisiti definiti dal DM 188/2020.

La ns. società è a disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario per tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 188/2020.

SIMEA può supportarvi nell’ottenimento della certificazione ISO 9001 richiesta dal decreto EOW carta e cartone: da ottenere entro Agosto 2021.

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