DOVE TIENI IL REGISTRO RIFIUTI? La sanzione è “automatica” solo per l’omessa tenuta

Il codice ambientale, pur stabilendo l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di gestione dei rifiuti, all’art. 258 non sanziona il loro mantenimento in un luogo differente.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che nella sentenza 9132/2017 sottolinea come l’art. 258 (violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori) del D.Lgs 152/2006 sanzioni amministrativamente la omessa tenuta del registro tout court.
Nel caso giunto in giudizio, in cui la tenuta del registro presso la sede legale dell’impresa (anziché presso l’impianto) era costata ad un privato la condanna per inosservanza delle prescrizioni autorizzative (art. 1256 comma 4). La Suprema Corte ha deciso di rinviare la sentenza al Tribunale di Vicenza, considerata l’impossibilità di evincere con certezza, dalle motivazioni della stessa, se l’autorizzazione rilasciata dall’impianto prescrivesse espressamente, o meno, il mantenimento del registro presso lo stabilimento.

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