ALBO GESTORI AMBIENTALI – VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3 – 4 DEL D.LGS 286/2005.

L’ art. 7 comma 3 – 4 del D.Lgs 286/2005 prevede che a bordo del veicolo, impegnato in un servizio di trasporto cose conto terzi, debbano essere presenti istruzioni scritte per il conducente, per eseguire il trasporto garantendogli il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.

In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, tali istruzioni possono essere contenute nel medesimo contratto. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada NON
stipulato in forma scritta, tali istruzioni devono trovarsi sulla DDT o sull’ordine di trasporto o allegate alla DDT o FIR. Le istruzioni devono essere fornite al vettore da parte del committente del trasporto.
In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.

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