RIFIUTI – EMERGENZA COVID19 – SMALTIMENTO DPI

La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 ‘’COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti’ fornisce indicazioni relativamente alle modalità di gestione dei DPI (mascherine e guanti) per quanto riguarda la pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati.
Per stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari, dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, devono essere applica-te le seguenti misure di pulizia:
•Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;
•Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). Corrispondenti al codice CER 18 01 03* HP 9 e categoria ADR UN329, in quanto rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
Per le aziende dove NON si hanno casi CONFERMATI di COVID-19 non si dice nulla di specifico.
In questo periodo di epidemia si consiglia comunque di adottare modalità di gestione dei DPI maggiormente cautelative, considerato che vi sono molti casi senza sintomi.
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
L’Art. 8 comma 3, lettera a) del DPR n. 254/2003 stabilisce che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ( CODICE EER 18 01 03 *) può avere una durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore . Nel rispetto dei requisiti di igiene e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Attenzione invece al termine di 5 giorni, e non 7, per la registrazione del carico sul registro di carico e scarico.
L’articolo 8 specifica inoltre che per tali rifiuti deve essere utilizzato apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico, contenuto nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. Gli imballaggi esterni a-vere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti

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