RIFIUTI – SOTTOPRODOTTI, REGIME DI FAVORE SOLO IN CASO DI CERTEZZA DEL RIUTILIZZO

L’esclusione dal regime dei rifiuti per i sottoprodotti è garantita soltanto per quelle sostanze o oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa e non eventuale la destinazione al riutilizzo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29021 del 21 ottobre 2021, evidenziando che l’impresa deve rispettare i requisiti dell’art. 184 bis del D.lgs. 152/2006 per godere del regime di favore dei rifiuti per i sottoprodotti. La mancanza della certezza oggettiva del riutilizzo rende applicabile la normativa sui rifiuti e quindi le sanzioni per smaltimento illecito.

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